(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 53 del 30 novembre 1999)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n.  405  "Norme  di  attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia
di Trento" e successive modifiche e integrazioni;
    Visto  l'art.  1  della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29,
cosi'  come  sostituito  dall'art.  83  della  legge  provinciale  11
settembre 1998, n. 10;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 6926 di data
14 ottobre 1999;
Decreta:      1.  E' emanato il "Regolamento concernente norme per il
dimensionamento  ottimale  delle istituzioni scolastiche in provincia
di Trento".
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Il  raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzion
scolastiche,   secondo   quanto  previsto  dall'art.  1  della  legge
provinciale 9 novembre 1990. n. 29, e' presupposto per l'attribuzione
a  tutte  le  scuole  della  personalita'  giuridica  e  della  piena
autonomia,  volte  alla  realizzazione  di condizioni organizzative e
didattiche  di  stabilita',  di  efficacia e di efficienza al fine di
agevolare  l'esercizio  del  diritto  all'istruzione  e  lo  sviluppo
culturale della comunita'.
    2.  Il  raggiungimento  delle  dimensioni  ottimali per i circoli
didattici  e  per  le  scuole ed istituti di istruzione secondaria di
primo   e  secondo  grado  e'  perseguito  sulla  base  di  parametri
dimensionali e requisiti ottimali finalizzati in particolare:
      a) a consentire un efficace esercizio dell'autonomia attraverso
la  stabilita'  nel  tempo  delle  istituzioni scolastiche sulla base
anche delle previsioni degli andamenti della scolarita';
      b) ad  offrire  una pluralita' di scelte didattiche e formative
articolate  sul  territorio  in grado di soddisfare le esigenze della
comunita'  locale e di agevolare l'esercizio del diritto allo studio,
tenendo  conto  delle esigenze sociali, ambientali, culturali e delle
minoranze linguistiche locali;
      c) a    permettere   l'impostazione   di   una   programmazione
territoriale   diffusa   ed   autonoma  dell'offerta  scolastica  che
privilegi il rapporto scuola/territorio;
      d) a favorire il rapporto tra istituzioni scolastiche autonome,
scuole   materne,   enti   e   centri  di  formazione  professionale,
universita'  ed altre agenzie formative, comprese quelle private, con
l'obiettivo  dell'utilizzo ottimale e dell'integrazione delle diverse
risorse formative;
      e) ad  assicurare  alle  istituzioni  scolastiche  autonome  la
necessaria capacita' di confronto, interazione e negoziazione con gli
enti   locali,   le   istituzioni,   le   organizzazioni  sociali  ed
associazioni  operanti  nel  territorio;  cio'  al  fine  di  un piu'
efficace rapporto collaborativo tra istituzioni scolastiche, comprese
quelle  non  statali,  e  territorio,  affinche',  nel rispetto della
reciproca  autonomia,  si  possano  elaborare  strategie  unitarie di
sviluppo  anche  in  un piu' ampio contesto di patti territoriali fra
vari soggetti pubblici e privati;
      f) a  promuovere un sistema formativo coordinato, in previsione
anche  del  complessivo  processo  di  riorganizzazione  del  sistema
scolastico;
      g) a   conseguire   obiettivi  didattico  pedagogici  integrati
mediante   l'inserimento  dei  giovani  in  una  comunita'  idonea  a
stimolare  la  capacita'  di  apprendimento  e  di socializzazione ed
attraverso   la   concreta  realizzazione,  anche  sotto  il  profilo
organizzativo,   dei   principi   di   efficacia,   efficienza  e  di
sussidiarieta';
      h) a  garantire un utilizzo delle dotazioni umane e finanziarie
delle  istituzioni  scolastiche  e  della  provincia in rapporto alle
effettive necessita' ed alle complessive risorse disponibili.